FAQ: DOMANDE FREQUENTI


1)LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
2)LA PROPOSTA D’ACQUISTO.
3)IL COMPROMESSO.
4)IL ROGITO NOTARILE.
5)LE SPESE PER UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.

 

1)LA COMPRAVENDITA:   
La nozione di compravendita è data dall’art.1470 c.c.<< la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo>>.
La compravendita è quindi un contratto traslativo, nel senso che produce il trasferimento di un diritto, ai sensi del principio del consenso traslativo che vige nel nostro ordinamento (art.1376 c.c.)
La compravendita è un contratto. Secondo l'art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Nel dettaglio, la compravendita di beni immobili può svolgersi attraverso due modalità: a misura o a corpo.
Si parla di vendita a misura quando ad esempio si paga una somma in cambio di tot metri quadrati di prodotto. Negli altri casi invece si parla di compravendita immobiliare a corpo.
Nella compravendita immobiliare a corpo, inoltre, è possibile mettere in atto una richiesta di compensazione nel caso in cui la misura venga indicata in diverso modo rispetto alla superficie dichiarata, se la differenza fra il valore riscontrato nella realtà della compravendita e quello indicato nel contratto sia pari al cinque percento, sia in più che in meno.

LE FASI DELLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: 

  • La proposta irrevocabile d'acquisto
  • Il compromesso
  • Istruttoria e perizia
  • Il rogito

Come fare ad acquistare casa in Italia? Ecco le fasi del processo di acquisto di un immobile in cui la nostra agenzia immobiliare può supportare con i propri servizi l'acquirente e il venditore.
STABILIRE IL PREZZO
Prima di tutto fare mente locale sul budget a disposizione, un ovvietà, ma si parte da li.
Capire in effetti quale budget abbiamo a disposizione non è cosi semplice, certo si conosce l'entità dei nostri risparmi, ma a questo dovremo probabilemnte aggiungere la quota di finanziamento che ci concederà la banca; e quanto sarà disposta a concederci? 
Il calcolo del mutuo "erogabile" non è soggettivo ma rispetta delle formule molto simili per quasi tutti gli istituti di credito; in generale viene calcolata la nostra capacità di rimborso delle rate per il periodo per cui chiediamo il mutuo. (vedi anche calcolo del mutuo casa)
Sarà anche necessario capire che percentuale dell'importo totale la banca sarà disposta a finanziare (per esempio il 70%). 
In effetti questo discorso non ha un gran senso perchè varia a seconda delle "disponibilità" del soggetto richiedente. Una persona con reddito basso ma con 3 case ha possibilità di essere affidataria di un mutuo mentre una persona con reddito più alto ma senza garanzie (altre case, fideiussioni di parenti) potrebbe vedersi rifiutare l'affido.
L'unico modo per chiarirci le idee è farci un giro magari in più di una banca, informandoci.
Adesso conosciamo il nostro budget di spesa in modo un pò più realistico del "guardarci in tasca".
2 STABILIRE LE CARATTERISTICHE
Dovremmo quindi stabilire le caratteristiche dell'immobile cominciando a definire quelle caratteristiche che reputiamo indispensabili e a cui non potremmo mai rinunciare (alcune potrebbero essere scelte obbligate; se ho un cane difficilemte potrò rinunciare ad un giardino o a comodità esterne).

SCEGLIERE UNA PROPRIETA’ 

Questa è la parte divertente: trovare la casa giusta, quella che istintivamente sentite vostra dal primo momento.

FARE  UN’OFFERTA SCRITTA 

Se siete sicuri che la casa è quella giusta da acquistare, allora dovrete fare un’offerta scritta, detta anche proposta d’acquisto immobiliare. 
la proposta irrevocabile d'acquisto, che l'acquirente fa pervenire al venditore di consueto tramite l'Agente Immobiliare, impegnandosi ad acquistare la casa a determinate condizioni che in quel momento sottopone all'attenzione del venditore. l'agente immobiliare  compilerà in vostra presenza un modulo stilato in quadrupla copia  indicando: i vostri dati (acquirente), quelli del venditore, identificativi catastali del fabbricato (che sono foglio, particella e subalterno), prezzo offerto, modalità e tempi dei pagamenti, data entro la quale andrà stipulato il rogito notarile, numero e banca emittente dell’assegno allegato, ammontare dellaprovvigione pattuita,inserendo tutte le condizioni relative alla compravendita. Firmando tale contratto, vi impegnate a comprare, versando di solito anche una piccola caparra ( un assegno che viene intestato al venditore e consegnato all'agenzia a conferma della serietà della proposta di acquisto stessa, Tale somma resta ”bloccata” e quindi viene sottratta alla disponibilita’ dell’acquirente) per tutta la durata di validita’ della proposta di acquisto) Se il venditore accetterà le nostre condizioni (accettazione scritta) le parti saranno vincolate a portare a termine la compravendita come è stato stabilito nella proposta e il venditore incasserà il nostro assegno che gli sarà consegnato dall’agente immobiliare e che diventerà caparra confirmatoria.
In caso di mancata accettazione l'agente immobiliare ci restituirà la somma versata.. Poiché tale proposta contiene tutte le modalità di pagamento e gli aspetti più rilevanti che saranno confermati nel contratto preliminare, è una sorta di "piccolo compromesso" e non va sottovalutata. 

Questa proposta impegna solo l'acquirente.
Quindi nella proposta irrevocabile d'acquisto devono essere riportati i seguenti elementi indispensabili:
- dati di venditore e acquirente;
- indirizzo, descrizione e prezzo della casa nonché dati identificativi catastali del fabbricato (foglio,particella,subalterno);
-prezzo offerto;
- termine entro il quale il venditore deve accettare la proposta;
- Modalità tempi dei pagamenti, data e luogo del futuro rogito.
A questo punto finito di compilare la proposta vi farete lasciare copia originale (non fotocopia) della stessa e andrete a casa con le dita incrociate.
La proposta d’acquisto, giuridicamente, ha una durata che deve essere indicata esplicitamente in essa di solito 15 giorni (ma può variare) allo scadere dei quali se ancora non vi sarà stata data una risposta scritta (a mezzo raccomandata o telegramma) dovrà esservi restituito l’assegno.

L'accettazione della proposta di acquisto
Il venditore è libero di rifiutarla, ma se l'accetta (sempre tramite Agenzia, telegramma o raccomandata A/R) l'acquirente è obbligato a tenere fede alla sua offerta.
Una volta che la parte venditrice accetta le vostre condizioni (prezzo tempi e quant’altro eventualmente indicato nelle note) e controfirma la proposta è stato trovato l’accordo (cioè non avete ancora acquistato l’immobile ma avete promesso di farlo e vi siete vincolati, pena la perdita delle somme versate, lo stesso vale per il venditore che in caso di ripensamenti dovrà restituirvi il doppio delle somme percepite); il proprietario incasserà quindi l’assegno da voi emesso a suo nome che diverrà caparra confirmatoria, con la quale le parti si impegnano vicendevolmente a portare a termine il contratto stipulato alle condizioni pattuite e indicate nello stesso fino al giorno del rogito notarile di compravendita.
In caso di non accettazione da parte del venditore il mediatore dovrà obbligatoriamente restituirvi l’assegno che non potrà essere trattenuto a nessun titolo.
CAPARRA : 
E' la somma versata da chi vuole acquistare una casa come anticipo sul prezzo globale, ma che impegna reciprocamente venditore e acquirente.
Per i soli contratti a prestazioni corrispettive, per rafforzare il diritto del creditore al risarcimento del danno in caso di inadempimento, le parti possono convenire che una consegni all’altra una caparra, ossia una somma di denaro.
La caparra si distingue in caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. e in caparra penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c.:
a) acconto significa pagamento parziale del prezzo. Tale concetto ha principalmente una rilevanza fiscale.
b) la caparra confirmatoria costituisce una conferma dell'adempimento, di cui segna quasi un'anticipata e parziale esecuzione: se il contratto viene adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se, invece, la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra. Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato. Si tratta in entrambi i casi di facoltà concessa all'interessato che può comunque insistere per l'adempimento e richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno subito.
c) caparra penitenziale: se nel contratto viene concordato un diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra non rappresenterà più una cautela contro l'inadempimento bensì il corrispettivo per l'attribuzione della facoltà di recesso. Pertanto, se recede il soggetto che ha consegnato la caparra, egli rinunzierà alla stessa nelle mani della controparte. Al contrario, se recede il soggetto che ha ricevuto la caparra, egli provvederá alla restituzione di una doppia caparra.
Alla definizione della vendita, la caparra versata dall’acquirente viene scalata dal prezzo finale
IL COMPROMESSO O PRELIMINARE DI VENDITA 
La fase successiva e più importante è rappresentata dalla firma del compromesso o preliminare di vendita. Con questo documento, che deve essere registrato, il venditore e l’acquirente si impegnano a concludere l’affare. Si tratta di un documento di carattere privato (non deve, infatti, essere redatto da un notaio obbligatoriamente) fra le parti Il contratto preliminare di compravendita – più comunemente noto come compromesso – è quel contratto con cui due parti si impegnano a trasferire la proprietà di un bene immobile ad un prezzo determinato.
Affinchè una scrittura privata possa avere natura giuridica di un contratto preliminare di vendita, la stessa deve essere adottata in forma scritta (scrittura privata o atto pubblico) e deve contenere, pena l’invalidità della stessa, gli stessi elementi che la legge impone per la validità di un qualsiasi contratto.
Tali presupposti, ricavabili dall’art. 1325 Cod. Civ. sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto ed appunto la forma.
In particolare, nel contratto in questione devono essere riportate le generalità delle parti, la descrizione del bene oggetto di compravendita (ubicazione, dati catastali, natura), il prezzo pattuito.
La mancanza di uno solo di tali requisiti determina la nullità del contratto.
Pertanto, anche quando ci si trova in presenza di scritture estremamente sintetiche, non è detto che siano del tutto inefficaci ma al contrario, se contengono almeno gli elementi sopra descritti, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti di legge.
E nel caso in cui il promissario acquirente, dopo aver sottoscritto un regolare preliminare per l’acquisto di un immobile, si veda “tradito” dalla controparte che, non tenendo fede agli impegni assunti in precedenza, rifiuti la conclusione del contratto definitivo, lo stesso può beneficiare di un’importate tutela che la legge gli riserva.
Infatti, potrà agire in giudizio oltre che con una normale azione di adempimento con una domanda di esecuzione forzata in forma specifica, ossia ottenendo, ai sensi dell’art. 2932 Cod. Civ. una sentenza costitutiva, ossia produttiva dei medesimi effetti del contratto definitivo non concluso.
In base all’articolo 1385 del codice civile, il preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un futuro contratto definitivo indicandone sin da subito i tratti essenziali. Il preliminare deve avere la stessa forma del contratto successivo e pertanto scritta, pena la nullità del contratto (articolo 1351 c.c.) stesso, si parla in termini legali di forma scritta.
Parlando di classificazione dei contratti possiamo aggiungere che il preliminare di compravendita è un contratto ad effetti obbligatori, cioè, un contratto nel quale le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo successivamente con il quale si trasferirà la proprietà (effetto traslativo). Per rendere maggiormente efficacie l’accordo la parte promittente acquirente versa alla parte promittente venditrice una somma di denaro a caparra o in acconto. (vedi sopra).
 Le parti
Le parti nel caso di contratto preliminare di compravendita sono: il promittente ad es. il venditore, ed il promissario ad es. l'acquirente.
Gli elementi essenziali del compromesso sono:
· il prezzo dell'immobile;
· le modalità di pagamento del prezzo;
· la fissazione della data della stipulazione dell'atto pubblico (rogito);
· la dichiarazione dell'assenza di ipoteche e/o altri vincoli;
· la descrizione dell'immobile e sue pertinenze;
· l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,caparra confirmatoria e/o caparra penitenziale;
· la dichiarazione della regolarità della casa rispetto alla normativa urbanistica edilizia;
· la dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono stati condonati (condono edilizio);
-l’accollo dell’eventuale mutuo residuo al compratore o la sua estinzione da parte del venditore
Registrazione del preliminare di vendita o compromesso
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato  presso l?agenzia delle Entrateentro venti giorni dalla sua sottoscrizione, su ogni copia va applicata una marca da bollo da euro 14,62, la registrazione comporta il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita, sono inoltre dovute le imposte proporzionali sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra.

Sulla caparra si applica sempre l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5 % mentre sull’acconto se la compravendita è soggetta ad imposta di registro si applica l’imposta pari al 3% (prima o seconda casa)

Nelle compravendite soggette all'imposta di registro (4% per la prima casa, 10% per la seconda casa, 20% per le case di lusso) l'imposta proporzionale pagata sull'acconto o sulla caparra rappresenta sempre un anticipo sull'imposta da pagare al rogito. Per consentire il recupero delle imposte pagate sul compromesso, è necessario consegnare al notaio la documentazione in originale relativa alla sua registrazione e ai pagamenti eseguiti.

La registrazione del contratto preliminare è sempre stata obbligatoria e la normativa vigente impone di indicare nel rogito i pagamenti gia avvenuti con l'indicazione degli importi e del metodo di pagamento (assegno, bonifico) rendono evidente agli occhi del fisco, la presenza di un compromesso.

Rogito Notarile-La compravendita 
E’ il passo finale, Le parti si presentano dal notaio il quale nell’atto di compravendita vengono praticamente ripetuti gli accordi trascritti nel compromesso, con qualche aggiunta che si sia resa nel frattempo necessaria. Si tratta di un atto pubblico e quindi sarà stipulato davanti ad un pubblico ufficiale ( notaio) e sarà il giorno in cui il venditore dovrà quietanzare la cifra pattuita, ovvero dovrà confermare di aver ricevuto l'intera somma pattuita per l'acquisto dell'immobile, ed in fine il notaio registra il trasferimento di proprietà dell’immobile presso i registri di pubblicità immobiliare. Il compenso del notaio è calcolato in base al volume dell’immobile e alla complessità della pratica, dovrà effettuare le opportune verifiche, redigere l’atto, calcolare le imposte sulla compravendita e occuparsi della registrazione dell’atto.
 Atto di mutuo 
Sarà contestuale all'atto di compravendita.

Per meglio agevolare la comprensione delle spese legate alla vendita e all'acquisto della casa, abbiamo pensato di fare cosa gradita nel pubblicare di seguito delle tabelle relative alle varie imposte, a completamento abbiamo voluto inserire alcuni esempi in modo da semplificare ancor di più il meccanismo di calcolo.
 Cominciamo dalla registrazione del Preliminare, è indifferente se trattasi di acquisto prima casa o imposta ordinaria:


Descrizione Imposta

Valore Imposta

Quietanza su caparra

0,50 % della caparra

Quietanza su acconto

3 % sull'acconto

Registro (fissa)

€ 168,00

Tributi Speciali (fissi)

€ 3,72

Bolli (almeno 2)

€ 14,62 cad

 ATTENZIONE la registrazione del preliminare è obbligatoria già dal 1986, quindi il suggerimento che diamo è che anche se non si è acquistato tramite Agenzia Immobiliare, è necessario registrare il preliminare onde incappare nella sanzione dell'evasione dell'imposta, che può arrivare fino al 240 % del dovuto.
Esempio di registrazione preliminare o compromesso:
Costo dell'immobile € 200.000,00, preliminare con una somma di € 40.000,00 i cui € 20.000,00 come caparra ed € 20.000,00 come acconto prezzo. Il calcolo è bello e fatto:
Imposta di quietanza su caparra 20.000,00 x 0,50% = € 100,00 (codice agenzia delle entrate 104T)
Imposta di quietanza su acconto prezzo 20.000,00 x 3 % = € 600,00 (codice agenzia delle entrate 104T)
Per una somma di euro 700,00, a questa va aggiunta l'imposta di registro € 168,00 (codice 109T) e i tributi speciali € 3,72 (codice 964T), per un totale di € 871,72. I due bolli vanno attaccati sulle copie del preliminare, un po' come succede per i contratti di locazione, almeno due, perchè almeno due devono essere le copie originali del preliminare, perché una rimane all'Agenzia delle entrate e l'altra è l'originale che può essere detenuta sia dall'acquirente che dal venditore, se invece le parti (acquirente e venditore) ognuna volesse la sua copia registrata, allora per ogni copia originale va applicato un bollo. Per completezza del ragionamento, c'è da dire, che alcune di queste imposte, cioè quelle proporzionali, si detraggono dalle imposte dell'atto definitivo.
Un bollo per ogni copia originale composta da non più di quattro facciate per un massimo di 100 righe totali. Ad ogni eccedenza un bollo in più
In caso di acquisto dal costruttore, vanno pagate solo le imposte fisse, in quanto le somme versate come anticipo o come caparra sono già soggette ad IVA.
In caso di acquisto tramite Agenzia Immobiliare, le spese dovute per la registrazione del preliminare vanno consegnate all'Agente che le inserirà in fattura. Ovviamente tali spese sono esenti da IVA in quanto aticipazioni del cliente, ai sensi dell'art. 15 del  DPR 633/72.

Le imposte dovute dall'acquirente in caso di acquisto 1° casa (tassazione agevolata) acquisto da privato:


Descrizione imposta

Valore imposta

Registro

3 %

Ipotecaria (fissa)

€ 168,00

Catastale (fissa)

€ 168,00

 Contrariamente a quanto succede per la registrazione dei preliminari, gli atti definitivi o rogiti, non tengono conto, ai fini della tassazione, del reale prezzo di acquisto ma del valore catastale o se vogliamo valore fiscale del bene.
Supponiamo di avere acquistato l'immobile dell'esempio precedente per il valore di € 200.000,00, ma che ha una rendita catastale di € 550,00. Ai fini dell'imposta, la rendita catastale viene aggiornata e moltiplicata per un coefficiente di 115,50 (se prima casa), il valore che esce fuori dalla moltiplicazione non è altro che il valore fiscale dell'immobile, che diventa base imponibile di calcolo.
Esempio;
R. C. 550,00 x 115.50 = € 63.525,00 il Notaio arrotonderà per eccesso ad € 64.000,00 quindi:
€ 64.000,00 x 3 % = € 1.920,00 (imposta di registro) a questa vanno sommate le due imposte fisse di € 168,00 e sottratte le due imposte proporzionali della registrazione del preliminare quindi:
€ 1.920,00 + 168,00 + 168,00 = € 2.256,00 - 600,00 - 100,00 = € 1.556,00 (imposte per l'acquisto della casa)
Le imposte dovute dall'acquirente in caso di acquisto 1° casa (imposte agevolate) acquisto da costruttore:


Descrizione Imposta

Valore Imposta

I.V.A.

4 %

Registro (fissa)

€ 168,00

Ipotecaria (fissa)

€ 168,00

Catastale (fissa)

€ 168,00

 Nel caso di acquisto dal costruttore il prezzo dichiarato in atto non può, per ovvie ragioni, essere diverso dal reale prezzo pagato, quindi le imposte, IVA in questo caso, vanno pagate al costruttore che provvederà all'emissione della regolare fattura.
Quindi si avrà: prezzo acquisto € 200.000,00 x 4% = € 8.000,00 come IVA + le tre imposte da € 168,00 per un totale di € 8.504,00

Le imposte dovute per l'acquisto di una 2° casa o imposte ordinarie acquisto da privato:


Descrizione Imposta

Valore Imposta

Registro

7 %

Ipotecaria

2 %

Catastale

1 %

Supponiamo sempre di avere acquistato l'immobile  per il valore di € 200.000,00, ma che ha una rendita catastale di € 550,00. Ai fini dell'imposta, la rendita catastale viene aggiornata e moltiplicata per un coefficiente di 122,00, il valore che esce fuori dalla moltiplicazione non è altro che il valore fiscale dell'immobile, che diventa base imponibile di calcolo.
Esempio;
R. C. 550,00 x 122,00 = € 67.100,00 il Notaio arrotonderà per eccesso ad € 68.000,00 quindi:
€ 68.000,00 x 10 % ( che è la somma delle tre imposte) = € 6.800,00 a questa vanno sottratte le due imposte proporzionali della registrazione del preliminare quindi:
€ 6.800,00 - 600,00 - 100,00 = € 6.100,00 (imposte per l'acquisto della casa)

Le imposte 2° casa o imposte ordinarie acquisto da costruttore:


Descrizione Imposta

Valore Imposta

IVA

10 %

Registro (fissa)

€ 168,00

Ipotecaria (fissa)

€ 168,00

Catastale (fissa)

€ 168,00

 Nel caso di acquisto dal costruttore vale tutto come l'acquisto della prima casa, con differenza sostanziale nell'aliquota dell'imposta (10%), e cioè, il prezzo dichiarato in atto non può, per ovvie ragioni, essere diverso dl reale prezzo pagato, quindi le imposte, IVA in questo caso, vanno pagate al costruttore che provvederà all'emissione della regolare fattura.
Quindi si avrà: prezzo acquisto € 200.000,00 x 10% = € 20.000,00 come IVA + le tre imposte da € 168,00 per un totale di € 20.504,00


Dal primo gennaio 2006 è stato introdotto un nuovo regime di tassazione, e cioè la plusvalenza immobiliare, imposta che colpisce i venditori.
Lo scopo di questa imposta è di contrastare le speculazioni immobiliari, infatti colpisce tutte quelle vendite effettuate nei cinque anni dall'acquisto, di immobili acquistati o ricevuti  per donazione, sempre che il donante abbia acquistato tale immobile da meno di 5 anni. Invece la plusvalenza non diventa rilevante ai fini della tassazione se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del proprietario o di un suo familiare. La plusvalenza non è altro che la differenza tra il valore di vendita e quello di acquisto, il risultato è da moltiplicare per il valore dell'imposta che ammonta al 20%.
Quindi se ho acquistato l'immobile nel 2003 al prezzo di € 100.000,00 ed oggi 2007 vendo il mio immobile al prezzo di € 200.000,00 dovrò  pagare la plusvalenza che vado a calcolare come segue:
Prezzo di vendita € 200.000,00 - prezzo di acquisto € 100.000,00 = € 100.000,00 (plusvalenza)
valore della plusvalenza € 100.000,00 x aliquota di imposta 20% = € 20.000,00

Registrare un contratto di locazione o affitto;


Descrizione imposta

Valore imposta

Registro

2% canone annuo

Tributi speciali (fissi)

€ 3,72

Bolli almeno 2

€ 14,62

 Per registrare un contratto di locazione o affitto, basta presentarsi, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, all'Agenzia delle Entrate della propria provincia ed esibire il contratto locazione, un impiegato calcolerà le imposte da versare tramite mod. F/23. In effetti il calcolo è semplicissimo, basta solo moltiplicare il canone di locazione mensile per i 12 mesi ed il risultato usarlo come base imponibile per l'imposta. Un piccolo esempio:
Locazione mensile pari ad € 500,00 per un contratto classico 4 + 4; determiniamo il canone annuo moltiplicando € 500,00 x 12 sarà uguale ad € 6.000,00 (base imponibile). Ora dobbiamo moltiplicare la base imponibile per il valore dell'imposta quindi € 6.000,00 x 2 % sarà uguale ad € 120,00, adesso possiamo adoperare due scelte, la prima, che è quella di registrare il contratto per un anno, ma poi dobbiamo ricordarci che ogni anno deve essere registrato entro e non oltre il 30° giorno della data di sottoscrizione, oppure registrare il contratto per l'intero periodo cioè dei primi 4 anni. A seconda della nostra scelta andremo a compilare il modello F/23, perché cambieranno i "Codice Tributo", che per l'intero periodo assumerà il valore di 107T, e l'importo da pagare sarà € 120,00 x 4 + € 3,72 (tributi speciali). Se invece vogliamo registrare il contratto annualmente dovremo far attenzione a differenziare il codice tributo, per la prima annualità il codice sarà 115T, mentre, per le annualità successive, sarà 112T, ovviamente i tributi speciali vanno pagati solo la prima volta, e ogni anno andranno pagate sempre € 120,00.
Attenzione: I bolli vengono apposti sulla facciata del contratto, 1 bollo ogni quattro facciate per non più di 100 righe, ad ogni eccedenza un bollo in più. I bolli ne sono due perchè almeno due devono essere le copie da esibire all'Agenzia delle Entrate.

 

Articolo a cura dell'ufficio studi Stillcasa 

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